La Fondazione

La Fondazione ing. Lino Gentilini – ETS viene costituita in data 8 agosto 2013 con atto del notaio Alfredo Dondi, rep. 15694, racc. 1374, registrato a Trento in data 8 agosto 2013 al n. 8051 serie 1T ed ha come scopo la promozione e la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca nell’ambito dell'ingegneria e della ricerca scientifica prendendo spunto dalla valorizzazione storica e culturale della vasta opera progettuale realizzata dall'ingegner Lino Gentilini.

La Fondazione ing. Lino Gentilini – ETS in data 16 luglio 2019 ha acquisito personalità giuridica con iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche al numero d’ordine 109, registro istituito presso il Commissariato del Governo per la provincia di Trento.

La Fondazione ing. Lino Gentilini – ETS in data 3 giugno 2024 viene iscritta nella sezione Altri Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), repertorio 131154, con determinazione del dirigente della Provincia Autonoma di Trento PAT-03/06/2024-5772. Per effetto di tale iscrizione, la Fondazione ing. Lino Gentilini – ETS acquista personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell’Art. 11 del D.Lgs. 117/2017 e viene quindi sospesa l’efficacia dell’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del Commissariato del Governo per la provincia di Trento per tutto il periodo durante il quale la Fondazione ing. Lino Gentilini – ETS rimarrà iscritta al RUNTS.

Per effetto dell'iscrizione al RUNTS, la Fondazione ing. Lino Gentilini – ETS è accreditata ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille.

Statuto

Il testo italiano dello Statuto è l'unico giuridicamente vincolante.

Titolo I — Denominazione, sede, natura, scopo, durata, ambito, vigilanza, attività

Art. 1 – Denominazione, sede e natura

È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “FONDAZIONE ING. LINO GENTILINI” che assume la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, una volta istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l’Ente, di seguito detto “Fondazione”, adegua la propria disciplina a quella degli Enti del terzo settore di cui al richiamato D.Lgs. e ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, assumendo pertanto la seguente denominazione “FONDAZIONE ING. LINO GENTILINI - ENTE DEL TERZO SETTORE”, in forma abbreviata “FONDAZIONE ING. LINO GENTILINI - ETS”.

La Fondazione ha sede nel comune di Trento ed indirizzo tempo per tempo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Per l’esercizio dell’attività istituzionale può avvalersi di sedi e di uffici periferici.

La fondazione è persona giuridica di diritto privato senza finalità di lucro.

Art. 2 – Finalità e Attività

A. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 117/2017:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 lett. d) del D.Lgs. 117/2017;
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 lett. f) del D.Lgs. 117/2017;
  3. formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'art. 5 lett. g) del D.Lgs. 117/2017;
  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'art. 5 lett. h) del D.Lgs. 117/2017;
  5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 lett. i) del D.Lgs. 117/2017.

B. La Fondazione persegue le proprie finalità culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative di studio e di ricerca nell’ambito dell’ingegneria e della ricerca scientifica prendendo spunto dalla valorizzazione storica e culturale della vasta opera progettuale realizzata dall’ing. Lino Gentilini. In particolare, la Fondazione realizza le finalità indicate alla precedente lettera A. anche attraverso l’attività di un eventuale Centro Studi. Il Centro Studi si articola nei seguenti settori operativi, così denominati:

  1. archiviazione storica;
  2. ingegneria;
  3. ricerca scientifica;
  4. formazione e istruzione;
  5. relazioni internazionali.

C. La Fondazione, nella realizzazione delle attività riferibili a ciascun settore, in particolare:

  1. promuove l’attività di archiviazione storica a scopo di studio e di divulgazione scientifica;
  2. organizza seminari e convegni;
  3. promuove e cura studi e ricerche mirate;
  4. elabora e diffonde documenti, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee;
  5. organizza attività di formazione.

D. La Fondazione può affidare a terzi, particolarmente qualificati, lo svolgimento di singoli piani di ricerca su settori e tematiche reputati cruciali, onde trarne proposte operative, da illustrare pubblicamente anche presso sedi istituzionali.

E. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’articolo 4, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 3 – Attività diverse

A. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell’articolo 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. La Fondazione, quindi, può, tra l’altro:

  1. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di immobili (in via diretta o tramite società totalmente controllate), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque possessore;
  3. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
  4. partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; la Fondazione, ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette;
  5. concorrere alla costituzione, ovvero costituire società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché in via accessoria e strumentale, al perseguimento degli scopi istituzionali;
  6. esercitare attività di edizione, pubblicazione e distribuzione di periodici relativi all’attività della Fondazione, tanto cartacei, quanto di formato elettronico, nonché di qualsivoglia altro prodotto editoriale, anche online, purché in via accessoria e strumentale al perseguimento di scopi istituzionali;
  7. accettare e concedere sovvenzioni e può assegnare borse di studio, nonché contributi a studenti sia in Italia che all’estero;
  8. svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

B. La Fondazione può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale.

Art. 4 – Divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Durata

La Fondazione opera a tempo indeterminato.

Art. 6 – Ambito

L’ambito di operatività della fondazione si estende a livello della Provincia Autonoma di Trento, della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e degli Stati membri delle Nazioni Unite.

Titolo II — Patrimonio

Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione, di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate nel presente Statuto.

Art. 8 – Fondo di Dotazione

Il Fondo di Dotazione è costituito da:

  1. conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori e dai terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità;
  2. beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, con specifico vincolo di destinazione al Fondo di Dotazione, compresi quelli da essa a tal fine direttamente acquistati, ai sensi dello Statuto;
  3. elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione incrementativa al Fondo di Dotazione;
  4. contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di altri stati esteri, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del Fondo di Dotazione;
  5. rendite non utilizzate che siano destinate, da deliberazione consigliare, ad incremento del Fondo di Dotazione;
  6. cespiti già facenti parte del Fondo di Gestione di cui al successivo Art. 9, vincolati a finalità di rafforzamento del Fondo di Dotazione previa specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

B. La Fondazione deve curare e salvaguardare nel tempo l’integrità del Fondo di Dotazione.

C. Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo degli specifici vincoli di destinazione, di cui alla precedente lettera A., affluisce automaticamente nel Fondo di Gestione, di cui al successivo Art. 9.

Art. 9 – Fondo di Gestione

A. Il Fondo di Gestione è costituito da:

  1. rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività della Fondazione;
  2. donazioni e lasciti testamentari;
  3. apporti dello Stato Italiano, dell’Unione Europea, di altri stati esteri, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati;
  4. contributi dei fondatori;
  5. ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
  6. fondi destinati dall’Unione Europea ad attività di formazione.

B. Le disponibilità del Fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Titolo III — Contabilità, esercizio finanziario, bilancio

Art. 10 – Bilancio d’esercizio

A. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

B. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

C. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione, il Consiglio di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

D. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 11 – Bilancio Sociale

A. Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, redige il bilancio Sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

B. Il bilancio Sociale, al ricorrere delle condizioni previste, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione secondo le indicazioni dell’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

C. Dopo l’approvazione, il Consiglio di Amministrazione cura il deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore, nonché la pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

D. Al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 il Consiglio di Amministrazione cura la pubblicazione sul sito internet della Fondazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti e agli associati.

Art. 12 – Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Titolo IV — Fondatori e sostenitori

Art. 13 – Membri della Fondazione

A. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Sostenitori.

B. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine devono presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l’esame avviene presso la sede della Fondazione, in orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale può essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all’esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri può essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non può trarre copia dei libri sociali.

Art. 14 – Fondatori

Rivestono la qualifica di Fondatori:

  1. coloro che hanno costituito la Fondazione (Fondatori costituenti);
  2. le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro, anche aventi sede all’estero, la cui adesione sia proposta da una o più delle persone di cui al precedente punto a) e che contribuiscano all’accrescimento delle disponibilità patrimoniali della Fondazione, nelle forme, con le cadenze e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione;
  3. le società e gli altri soggetti che esercitano attività imprenditoriali, anche aventi sede all’estero, che contribuiscano all’accrescimento delle disponibilità patrimoniali della Fondazione, nelle forme, con le cadenze e nella misura minima tempo per tempo fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 15 – Sostenitori

A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di sostenitore le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all’estero, che dichiarano di condividere le finalità della Fondazione e contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione degli scopi istituzionali:

  1. mediante contributi in denaro di ammontare almeno pari a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
  2. mediante conferimento di attività, anche professionale;
  3. mediante l’attribuzione di beni materiali e immateriali.

I Sostenitori assumono tale qualifica per il periodo determinato in cui è versato il contributo.

Art. 16 – Diritto dei Sostenitori

I Sostenitori possono accedere ai locali e alle strutture funzionali della Fondazione, consultare gli archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all’attività istituzionale. Possono inoltre partecipare alle iniziative da esso realizzate.

Il Consiglio di Amministrazione individua altre iniziative della Fondazione cui possono partecipare i Sostenitori.

Art. 17 – Esclusione e recesso

A. Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’esclusione di Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  1. inadempimento dell’eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali;
  2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti alla Fondazione.

B. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  1. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  2. avvio di procedure di liquidazione;
  3. fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

C. L’omesso adempimento delle prestazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, per i fondatori, costituisce giusta causa di esclusione dei medesimi dalla Fondazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

D. I Fondatori possono recedere dalla Fondazione in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.

E. Il venir meno della qualifica di fondatore e/o sostenitore non determina alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della Fondazione.

Titolo V — Organi

Art. 18 – Organi

Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente e i Vice Presidenti, il Vice Presidente Esecutivo;
  3. il Segretario Generale;
  4. Organo di Controllo;
  5. Organo di Revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 19 – Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina e durata

A. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a ventuno. Si applica l'articolo 2382 codice civile.

B. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’articolo 26, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 117/2017.

C. I Fondatori costituenti sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione e durano in carica fino a dimissioni.

D. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione i Fondatori.

E. Gli altri Fondatori sono cooptati dal Consiglio di Amministrazione fino alla saturazione del numero massimo di membri previsto dalla lettera A. del presente articolo. I Fondatori cooptati durano in carica cinque anni, salvo dimissioni, e sono riconfermabili.

F. Il Consigliere che perde la qualifica di Fondatore cessa dalla carica di amministratore e viene dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.

G. I membri del Consiglio operano a titolo interamente gratuito.

Art. 20 – Competenze e potere di rappresentanza

A. Il Consiglio di Amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvede, tra l’altro, a:

  1. stabilire i requisiti e i criteri per l’adesione alla Fondazione, secondo le previsioni degli Articoli 14 e 15, tenendo conto degli apporti economici necessari all’equilibrio finanziario;
  2. individuare i programmi di attività della Fondazione;
  3. nominare il Presidente;
  4. nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
  5. operare le cooptazioni di nuovi Consiglieri di Amministrazione nelle ipotesi previste dall’Art. 21;
  6. predisporre e approvare il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e curare gli ulteriori adempimenti previsti dalle norme;
  7. curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  8. essere responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
  9. fissare la Dotazione di personale e l’inerente trattamento economico, nonché individuare l’organizzazione e le modalità di funzionamento della Fondazione;
  10. disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e di linee di credito, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
  11. deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni;
  12. nominare l’Organo di Controllo e l’Organo di Revisione;
  13. stabilire il compenso dei revisori;
  14. regolare i rapporti di collaborazione con il Segretario Generale;
  15. nominare i componenti del Comitato scientifico;
  16. nominare, su indicazione del Presidente, tra i Consiglieri, uno o più Vice Presidenti;
  17. nominare il Coordinatore del Centro Studi e approvare l’eventuale regolamento di funzionamento del Centro Studi medesimo;
  18. designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
  19. stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti e istituzione che perseguano analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica, per l’attuazione di programmi di attività annuali;
  20. disporre modifiche dello Statuto;
  21. fissare l’indirizzo degli uffici;
  22. deliberare lo scioglimento della Fondazione e curare la devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 117/2017;
  23. deliberare in ordine a quanto attribuito alla sua competenza dal presente Statuto.

B. Le competenze del Consiglio di Amministrazione sono tutte delegabili al Presidente, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), c), d), e), f), l), m), t) e v) del comma che precede.

C. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può assegnare a singoli componenti del Consiglio medesimo (Consiglieri delegati) deleghe di carattere operativo, finalizzate a sovraintendere a specifiche aree di intervento e di iniziativa.

D. Le deleghe contemplate di cui alla precedente lettera C. sono revocabili in qualsiasi momento.

E. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione: modalità di funzionamento

A. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica, spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica inviati tre giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria. Per la nomina del Presidente e le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il voto dei Fondatori costituenti vale doppio. In caso di parità si considera approvata la deliberazione votata dei Fondatori costituenti. Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta all'anno. Esso è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice presidente, secondo quanto previsto dall'Art. 22, Lettera B., ovvero dal Consigliere designato dal Consiglio.

B. Le deliberazioni assunte constano del verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, ovvero nel caso in cui questo non sia stato nominato ai sensi dell'Art. 22 o in caso di sua assenza o impedimento, da un segretario scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio, e riportato su apposito libro di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 117/2017.

C. Il Consiglio può svolgersi anche in tele e/o videoconferenza, mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 22 – Presidente e Vice presidenti

A. Il Presidente del Consiglio di amministrazione coordina e supervisiona l'attività della Fondazione.

B. Il Presidente resta in carica per un periodo di tre anni, per un massimo di due mandati consecutivi. Dopo un'interruzione di almeno un mandato l'ex Presidente può essere rieletto. In caso di impedimento del Presidente le funzioni di questi saranno assunte dal Vice Presidente e, ove i Vice Presidenti siano più di uno, dal Vice Presidente Esecutivo di cui appresso o, in difetto, dal Vice Presidente più anziano nella nomina.

C. Il Presidente è responsabile operativo delle attività della Fondazione, rivestendo anche il ruolo di capo del personale. In particolare nell'ambito delle direttive dei competenti organi:

  1. sovraintende all'organizzazione complessiva della Fondazione e alla sua operatività;
  2. sovraintende alle attività di raccolta fondi e finanziamento della Fondazione;
  3. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

D. Il Presidente può delegare le sue attribuzioni, in tutto in parte, ad uno dei Vice Presidenti, che assume la qualifica di Vice Presidente Esecutivo.

E. Il Vice Presidente Esecutivo riferisce periodicamente al Presidente sulle attività svolte.

Art. 23 – Segretario Generale

A. Il Segretario Generale può essere nominato, su proposta del Presidente, anche tra i suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stabilisce natura e durata dell'incarico.

B. Il Segretario Generale svolge un ruolo di coordinamento ed esecuzione delle attività della Fondazione. In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi:

  1. coopera con il Vice Presidente Esecutivo nella conduzione della Fondazione;
  2. dà esecuzione, nelle materie attribuite alla sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente o del Vice Presidente Esecutivo.

C. Il Segretario Generale partecipa, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, ove non ne sia ad altro titolo legittimato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, di cui redige i verbali, ai sensi dell'Art. 21 lett. B.

Art. 24 – Organo di Controllo

A. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Se è assegnata all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti devono essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

B. L’organo di Controllo:

  1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  3. al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti;
  4. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
  5. attesta che il bilancio Sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’articolo 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

C. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 – Organo di Revisione legale dei conti

A. L’Organo di Revisione è nominato solo nei casi previsti dall’articolo 31 D.Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

B. L’Organo di Revisione è formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 26 – Comitato Scientifico

A. Il Comitato Scientifico è composto da nominativi scelti dal Consiglio di Amministrazione tra eminenti personalità della cultura, delle professioni e della vita pubblica.

B. Del Comitato scientifico possono far parte anche membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 – Centro Studi

A. Il Centro Studi, munito di autonomia funzionale, opera nell’ambito della Fondazione sotto la guida del Coordinatore Centro Studi nominato tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, che definisce anche le linee programmatiche.

B. Il Centro Studi è struttura tecnica di elaborazione scientifica della Fondazione ed è suddiviso nei settori di cui all’Art. 2, Lettera B. Ciascun settore può far capo ad un responsabile, individuato dal Coordinatore del Centro Studi in via permanente o per la realizzazione di singoli progetti.

C. È compito del Coordinatore del Centro Studi predisporre, entro il trentuno ottobre di ciascun anno, un piano di attività generale del Centro Studi, da considerare ad opera del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio preventivo.

Titolo VI — Norme finali e transitorie

Art. 28 – Liquidazione

A. La messa in liquidazione della Fondazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

B. Per curare le attività di liquidazione il Consiglio di amministrazione nomina uno o più Liquidatori che possono essere scelti anche nel proprio ambito.

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 D.Lgs. 117/2017, se costituito, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Politecnico di Milano.

Art. 30 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Organi

Consiglio di Amministrazione

  • dott.ssa Anna Maria Sandi Presidente
  • dr. Chiara Gentilini Consigliere
  • dr. Iacopo Gentilini Consigliere

Comitato scientifico

Commissione di Valutazione

Organo di Controllo